Capo I
Art. 9
Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio
In vigore dal 29 apr 2006
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei
consorzi di imballaggio)
1. All' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all' nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-9