Capo IISez. I

Art. 41

Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero

In vigore dal 10 dic 2000
(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l'indetraibilità dell'imposta, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell', concernente disposizioni relative a particolari settori"; b) nell', in materia di importazioni non soggette all'imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell', concernente disposizioni relative a particolari settori"; c) nell', concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire"; d) nell', concernente disposizioni relative a particolari settori, l'undicesimo comma è sostituito dal seguente: "I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell', le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo". 2. Nell' del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli , commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell' dello stesso decreto".
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