Capo I
Art. 6
Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467
In vigore dal 10 dic 2000
(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18
dicembre 1997, n. 467)
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', recante norme sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento, al comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 19 per cento";
b) nell', comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";
c) nell', comma 3, ultimo periodo, le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento";
d) nell', concernente la disciplina dell'imposta sostitutiva, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione".
2. All', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite dalle seguenti: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all', comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
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