Art. 51
AbrogatoAcquisizione di aree e di opere da parte dei comuni
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-51
Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni
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L'articolo 51, che riguardava l'acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni all'interno di misure in materia fiscale, risulta interamente abrogato. Il testo della disposizione non è più presente né applicabile. L'eliminazione della norma è avvenuta per effetto del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
La norma non è più attiva nell'ordinamento in quanto è stata formalmente abrogata dal legislatore.
Attualmente a nessuno, trattandosi di una disposizione abrogata che in precedenza interessava i comuni.
Un comune che intenda verificare le regole applicabili per l'acquisizione di specifiche aree o opere non può più fare riferimento all'articolo 51. La norma è infatti priva di efficacia a seguito della sua formale cancellazione. Occorre quindi fare riferimento alla normativa successiva che ne ha disposto l'abrogazione.
L'articolo 51 è stato interamente abrogato dall'art. 170, comma 1, lettera nn del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.