Capo IISez. I

Art. 51

Abrogato

Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-51

In sintesi

L'articolo 51, che riguardava l'acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni all'interno di misure in materia fiscale, risulta interamente abrogato. Il testo della disposizione non è più presente né applicabile. L'eliminazione della norma è avvenuta per effetto del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Perché esiste questa norma

La norma non è più attiva nell'ordinamento in quanto è stata formalmente abrogata dal legislatore.

A chi si applica

Attualmente a nessuno, trattandosi di una disposizione abrogata che in precedenza interessava i comuni.

Esempio pratico

Un comune che intenda verificare le regole applicabili per l'acquisizione di specifiche aree o opere non può più fare riferimento all'articolo 51. La norma è infatti priva di efficacia a seguito della sua formale cancellazione. Occorre quindi fare riferimento alla normativa successiva che ne ha disposto l'abrogazione.

Cosa è cambiato

L'articolo 51 è stato interamente abrogato dall'art. 170, comma 1, lettera nn del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Domande frequenti

L'articolo 51 è ancora in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
Quale provvedimento ha cancellato questo articolo?L'abrogazione è stata disposta dall'art. 170, comma 1, lettera nn del d.lgs. n. 10 del 2026.
Cosa disciplinava originariamente la norma prima di essere abrogata?In base alla rubrica, riguardava l'acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni nell'ambito delle misure in materia fiscale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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