Sez. II
Art. 55
Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo
In vigore dal 24 giu 2014
1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
4. All', quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: ", anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".
5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell' della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall', comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro". 6.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-55