Sez. II
Art. 60
Disposizioni in materia di fonti di energia
In vigore dal 10 dic 2000
1. All', comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica".
2. Nell' del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera l) è abrogata;
b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-60