Art. 23

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

In vigore dal 14 ott 2017
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328#art-23

In sintesi

L'articolo 23 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 non è più in vigore. La disposizione è stata formalmente abrogata dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Di conseguenza, il testo originario dell'articolo non produce più effetti giuridici.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato interamente abrogato ad opera del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Domande frequenti

L'articolo 23 della Legge 328/2000 è ancora applicabile?No, l'articolo è stato abrogato e non è più vigente.
Quale atto normativo ha disposto l'abrogazione di questo articolo?L'abrogazione è stata disposta dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
È presente un testo normativo attivo nell'articolo 23?No, il testo riporta esclusivamente l'avvenuta abrogazione dell'articolo ad opera del D.Lgs. 147/2017.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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