Art. 15

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

In vigore dal 28 nov 2000
(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti) 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. 2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni. Nota all', commi 1 e 4: - Per il testo dell' del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
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In sintesi

La disposizione prevede che ogni anno venga stabilita una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata ai servizi per gli anziani non autosufficienti che richiedono assistenza domiciliare. Questi fondi vengono ripartiti tra regioni e province autonome tramite decreto ministeriale, tenendo conto di criteri come popolazione, classi di età e indicatori di non autosufficienza e reddito. Una parte delle risorse è espressamente riservata a progetti e investimenti integrati tra sanità e assistenza, realizzati tramite reti tra enti pubblici e privati. Le regioni devono rendicontare annualmente entro il 30 giugno lo stato di attuazione delle attività e i risultati raggiunti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire risorse finanziarie dedicate a favorire l'autonomia delle persone anziane non autosufficienti e a sostenere i loro nuclei familiari nell'assistenza domiciliare. L'obiettivo è favorire la loro permanenza nell'ambiente di vita e integrare gli interventi sociali con quelli sanitari.

A chi si applica

Si applica ai ministeri competenti (Solidarietà sociale, Sanità, Pari opportunità), alle regioni e alle province autonome per la gestione e ripartizione dei fondi. Riguarda inoltre le persone anziane non autosufficienti e i relativi nuclei familiari che richiedono l'assistenza domiciliare.

Esempio pratico

Una famiglia che assiste un anziano genitore non autosufficiente richiede l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata. La Regione, impiegando le quote del Fondo nazionale ad essa ripartite e riservate a tali interventi, finanzia il progetto integrato socio-sanitario per consentire all'anziano di continuare a vivere a casa propria.

Adempimenti e conseguenze

Le regioni destinatarie devono trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione e sugli obiettivi conseguiti al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità. Qualora una regione non provveda all'impegno contabile delle quote entro i tempi stabiliti, scatta la sanzione della rideterminazione e riassegnazione dei fondi ad altre regioni.

Domande frequenti

Come vengono suddivisi i fondi tra le diverse Regioni?I finanziamenti sono ripartiti annualmente con decreto ministeriale in base a criteri ponderati che considerano la popolazione, le fasce d'età, l'incidenza degli anziani e specifici indicatori nazionali di reddito e non autosufficienza.
Cosa accade se una Regione non impegna le somme nei tempi stabiliti?Se una o più regioni non provvedono all'impegno contabile delle quote assegnate entro i termini previsti, i ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, procedono alla rideterminazione e riassegnazione di tali risorse.
Quale obbligo di rendicontazione hanno le Regioni destinatarie dei fondi?Le regioni devono inviare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione ai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità, illustrando lo stato di attuazione degli interventi, gli obiettivi conseguiti ed eventuali proposte per interventi innovativi.

Termini chiave

assistenza domiciliare integrataFondo nazionale per le politiche socialinon autosufficientiimpegno contabileConferenza unificata

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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