Art. 17
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
In vigore dal 28 nov 2000
(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell', comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Note all', comma 1:
- Per il testo dell'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969, si veda in nota all', comma 2.
- Per il testo dell', comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, si veda in nota all', comma 2.
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