Art. 25
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
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L'articolo stabilisce le modalità con cui verificare le disponibilità economiche di chi richiede le prestazioni sociali previste dalla legge. Per poter accedere a questi servizi, la situazione economica della persona richiedente deve essere accertata seguendo regole specifiche già definite dalla legge. In particolare, si applicano i criteri unificati previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
La norma mira a stabilire criteri uniformi per verificare la situazione economica di chi richiede l'accesso ai servizi sociali. In questo modo si garantisce una valutazione omogenea dei requisiti economici.
Si applica a tutti i soggetti che richiedono l'accesso ai servizi e agli interventi sociali disciplinati dalla presente legge.
Un cittadino decide di fare richiesta per accedere a un servizio sociale agevolato previsto da questa legge. L'ente competente effettua il controllo della sua situazione economica applicando le regole e i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche. L'esito di tale verifica determina se la persona ha diritto ad accedere alla prestazione richiesta.
Effettuare la verifica della condizione economica del richiedente secondo le disposizioni del d.lgs. 109/1998 modificato dal d.lgs. 130/2000 ai fini dell'accesso ai servizi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.