Art. 25

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

In vigore dal 28 nov 2000
(Accertamento della condizione economica del richiedente) 1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Note all', comma 1: - Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, si veda in nota all', comma 3, lettera g).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo stabilisce le modalità con cui verificare le disponibilità economiche di chi richiede le prestazioni sociali previste dalla legge. Per poter accedere a questi servizi, la situazione economica della persona richiedente deve essere accertata seguendo regole specifiche già definite dalla legge. In particolare, si applicano i criteri unificati previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Perché esiste questa norma

La norma mira a stabilire criteri uniformi per verificare la situazione economica di chi richiede l'accesso ai servizi sociali. In questo modo si garantisce una valutazione omogenea dei requisiti economici.

A chi si applica

Si applica a tutti i soggetti che richiedono l'accesso ai servizi e agli interventi sociali disciplinati dalla presente legge.

Esempio pratico

Un cittadino decide di fare richiesta per accedere a un servizio sociale agevolato previsto da questa legge. L'ente competente effettua il controllo della sua situazione economica applicando le regole e i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche. L'esito di tale verifica determina se la persona ha diritto ad accedere alla prestazione richiesta.

Adempimenti e conseguenze

Effettuare la verifica della condizione economica del richiedente secondo le disposizioni del d.lgs. 109/1998 modificato dal d.lgs. 130/2000 ai fini dell'accesso ai servizi.

Domande frequenti

Come viene verificata la condizione economica del richiedente?La verifica viene svolta secondo le disposizioni e i criteri previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
A quali servizi si applica questo accertamento economico?L'accertamento si applica a tutti i servizi e agli interventi sociali disciplinati dalla presente legge per i quali si richiede l'accesso.
Quale normativa disciplina i criteri unificati di valutazione economica citati?I criteri unificati di valutazione economica dei richiedenti sono disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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