Art. 30

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

In vigore dal 28 nov 2000
(Abrogazioni) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all' è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarietà sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino Note all', comma 1: - Il testo dell'art. 72 della citata legge n. 6972 del 1890, è il seguente: "Art. 72. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico: 1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni; 2) ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita; 3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a temine del codice civile, domicilio nel comune. Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in comune diverso". - Il testo dell'art. 59, comma 45, della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente: "45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44, sono le seguenti: a) la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri; b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali; c) la promozione di azioni concentrate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo; d) la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà; e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore". Note all', comma 2: - Per il titolo della legge n. 6972 del 1890, si veda in nota all', comma 1. - Per il titolo della citata legge n. 66 del 1962, si veda in nota all'art. 24, comma 1. - Per il titolo della citata legge n. 381 del 1970, si veda in nota all'art. 24, comma 1. - Per il titolo della citata legge n. 382 del 1970, si veda in nota all'art. 24, comma 1 . - Per il titolo della citata legge n. 118 del 1971, si veda in nota all'art. 24, comma 1. - Per il titolo della citata legge n. 18 del 1980, si veda in nota all'art. 24, comma 1.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce la cancellazione immediata di alcune disposizioni precedenti, come la vecchia regola sul domicilio di soccorso e una disciplina transitoria sui fondi per l'assistenza. Inoltre, fissa l'abrogazione differita della normativa storica sulle IPAB, che avverrà con l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 10. Allo stesso modo, le norme sugli emolumenti economici indicate nel testo cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24. Infine, impone a chiunque spetti l'obbligo di osservare e far osservare la legge.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di coordinare il quadro normativo sopprimendo disposizioni superate e disponendo l'abrogazione espressa di vecchie discipline man mano che entrano in vigore le nuove regole e i decreti delegati.

A chi si applica

Si applica agli organi istituzionali, agli operatori del settore socio-assistenziale, agli enti interessati come le IPAB e a tutti i soggetti tenuti all'osservanza della legge.

Esempio pratico

Un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) non vede abrogata la propria disciplina storica immediatamente all'entrata in vigore della legge, ma deve attendere l'effettiva entrata in vigore del decreto legislativo attuativo citato dall'articolo 10.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge come legge dello Stato; non sono indicate sanzioni specifiche nel testo.

Cosa è cambiato

Sono stati formalmente cancellati il domicilio di soccorso e la disciplina transitoria del Fondo di assistenza del 1997, ed è stata programmata la futura cessazione della disciplina sulle IPAB e delle precedenti norme sugli emolumenti economici al debutto dei rispettivi decreti delegati.

Domande frequenti

Quali norme vengono abrogate immediatamente con l'entrata in vigore della legge?Vengono abrogati subito l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (relativo al domicilio di soccorso) e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Quando viene abrogata la disciplina sulle IPAB della legge n. 6972 del 1890?L'abrogazione della disciplina relativa alle IPAB scatterà solo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 10.
Da quando non si applicano più le vecchie norme sugli emolumenti economici?Le disposizioni sugli emolumenti economici indicate nel testo sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo richiamato dall'articolo 24.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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