Art. 30
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-08;328#art-30
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328#art-30
L'articolo stabilisce la cancellazione immediata di alcune disposizioni precedenti, come la vecchia regola sul domicilio di soccorso e una disciplina transitoria sui fondi per l'assistenza. Inoltre, fissa l'abrogazione differita della normativa storica sulle IPAB, che avverrà con l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 10. Allo stesso modo, le norme sugli emolumenti economici indicate nel testo cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24. Infine, impone a chiunque spetti l'obbligo di osservare e far osservare la legge.
La norma ha lo scopo di coordinare il quadro normativo sopprimendo disposizioni superate e disponendo l'abrogazione espressa di vecchie discipline man mano che entrano in vigore le nuove regole e i decreti delegati.
Si applica agli organi istituzionali, agli operatori del settore socio-assistenziale, agli enti interessati come le IPAB e a tutti i soggetti tenuti all'osservanza della legge.
Un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) non vede abrogata la propria disciplina storica immediatamente all'entrata in vigore della legge, ma deve attendere l'effettiva entrata in vigore del decreto legislativo attuativo citato dall'articolo 10.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge come legge dello Stato; non sono indicate sanzioni specifiche nel testo.
Sono stati formalmente cancellati il domicilio di soccorso e la disciplina transitoria del Fondo di assistenza del 1997, ed è stata programmata la futura cessazione della disciplina sulle IPAB e delle precedenti norme sugli emolumenti economici al debutto dei rispettivi decreti delegati.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.