Art. 9
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
In vigore dal 19 nov 2003
(Disciplina della comunicazione istituzionale
e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione
delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità
di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
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