Art. 3
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
In vigore dal 19 nov 2003
Messaggi politici autogestiti
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell' , comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti
. . .
, di seguito denominati "messaggi".
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell', comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5.
COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313
.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all', comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non
utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico.
Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca
. . .
l'indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente
messaggi politici autogestiti gratuiti.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313
.
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle
rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-02-22;28#art-3