Art. 8
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
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L'articolo vieta la diffusione e la pubblicazione dei risultati di sondaggi sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti di voto nei quindici giorni prima delle elezioni, anche se svolti in precedenza. Al di fuori di questo periodo di divieto, i sondaggi possono essere diffusi solo se accompagnati da precise informazioni metodologiche e anagrafiche. Questi dati devono essere resi disponibili integralmente su un sito informatico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità ha il compito di stabilire i criteri obbligatori da seguire nella realizzazione di tali rilevazioni.
La norma disciplina la diffusione dei sondaggi politici ed elettorali per garantire la correttezza informativa e tutelare la libera formazione della volontà degli elettori a ridosso del voto.
Si applica a chiunque realizzi, commissioni, acquisti o diffonda sondaggi demoscopici riguardanti elezioni e orientamenti politici o di voto degli elettori.
Un istituto di ricerca che ha completato un sondaggio elettorale venti giorni prima del voto può pubblicarlo solo includendo tutte le indicazioni metodologiche e caricandolo sul sito governativo dedicato. Se mancano meno di quindici giorni alle elezioni, lo stesso istituto o qualsiasi mezzo di comunicazione non potrà in alcun modo diffonderne i risultati.
Chi realizza e diffonde sondaggi fuori dal periodo di divieto ha l'obbligo di corredarli con tutte le indicazioni previste dalla legge (soggetto, committente, campione, metodo, domande, risposte, data) e di renderli contestualmente disponibili sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; la realizzazione deve inoltre conformarsi ai criteri obbligatori determinati dall'Autorità. Il testo non specifica sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.