Art. 8

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

In vigore dal 19 nov 2003
(Sondaggi politici ed elettorali) 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. 2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. 3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo vieta la diffusione e la pubblicazione dei risultati di sondaggi sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti di voto nei quindici giorni prima delle elezioni, anche se svolti in precedenza. Al di fuori di questo periodo di divieto, i sondaggi possono essere diffusi solo se accompagnati da precise informazioni metodologiche e anagrafiche. Questi dati devono essere resi disponibili integralmente su un sito informatico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità ha il compito di stabilire i criteri obbligatori da seguire nella realizzazione di tali rilevazioni.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la diffusione dei sondaggi politici ed elettorali per garantire la correttezza informativa e tutelare la libera formazione della volontà degli elettori a ridosso del voto.

A chi si applica

Si applica a chiunque realizzi, commissioni, acquisti o diffonda sondaggi demoscopici riguardanti elezioni e orientamenti politici o di voto degli elettori.

Esempio pratico

Un istituto di ricerca che ha completato un sondaggio elettorale venti giorni prima del voto può pubblicarlo solo includendo tutte le indicazioni metodologiche e caricandolo sul sito governativo dedicato. Se mancano meno di quindici giorni alle elezioni, lo stesso istituto o qualsiasi mezzo di comunicazione non potrà in alcun modo diffonderne i risultati.

Adempimenti e conseguenze

Chi realizza e diffonde sondaggi fuori dal periodo di divieto ha l'obbligo di corredarli con tutte le indicazioni previste dalla legge (soggetto, committente, campione, metodo, domande, risposte, data) e di renderli contestualmente disponibili sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; la realizzazione deve inoltre conformarsi ai criteri obbligatori determinati dall'Autorità. Il testo non specifica sanzioni.

Domande frequenti

Si può pubblicare un sondaggio realizzato un mese prima se mancano dieci giorni al voto?No. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato diffondere qualsiasi sondaggio sugli orientamenti di voto, anche se effettuato prima dell'inizio del divieto.
Quali informazioni devono obbligatoriamente accompagnare i sondaggi diffusi fuori dal periodo di divieto?Devono indicare il realizzatore, il committente, l'acquirente, i criteri del campione, il metodo di raccolta ed elaborazione, il numero di persone interpellate con l'universo di riferimento, le domande rivolte, la percentuale di risposta e la data di esecuzione.
Dove devono essere resi disponibili integralmente i risultati dei sondaggi?Devono essere resi disponibili, nella loro integralità e con tutte le indicazioni richieste, su un apposito sito informatico gestito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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