Art. 6
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
In vigore dal 19 nov 2003
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle
imprese di radiodiffusione sonora di cui all', comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni.
Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-02-22;28#art-6