Art. 6

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

In vigore dal 19 nov 2003
(Imprese radiofoniche di partiti politici) 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all', comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
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