Art. 14
LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
In vigore dal 19 nov 2003
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 febbraio 2000
CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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