Art. 14 · LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

Art. 14

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

In vigore dal 19 nov 2003
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 2000 CIAMPI D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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