Capo III

Art. 36

Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL .

In vigore dal 1 gen 2000
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL). 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo