Capo III
Art. 40
Norma di trasparenza .
In vigore dal 1 gen 2000
Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.
Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-40