Capo III

Art. 37

Contributo su pensioni con importo elevato .

In vigore dal 1 gen 2001
(Contributo su pensioni con importo elevato). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall', comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-37

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