Capo II
Art. 31
Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti .
In vigore dal 1 gen 2000
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.
La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-31