Capo II

Art. 8

Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni .

In vigore dal 1 gen 2000
(Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni). l. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge. 2. All', comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire " sono sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 2001 ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo