Titolo II›Capo I
Art. 3
Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari .
In vigore dal 1 gen 2000
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-12-23;488#art-3