Capo II

Art. 13

Disposizioni in materia di attività marittime .

In vigore dal 1 gen 2000
(Disposizioni in materia di attività marittime). 1. Al comma 1 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti ". 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell' del citato decreto-legge n. 457 del 1997 è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell' del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore. 4. Al primo periodo del comma 1 dell' della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica". 5. All' della citata legge n. 856 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ".
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