Art. 7

LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

In vigore dal 27 ott 1999
(Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennità per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all', comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999. 2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le università sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell' dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalità e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei. Nota all': - Il testo del comma 6 dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è il seguente: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". - L'ordinanza del 25 novembre 1998, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnoloaica concerne: "Elezioni del Consialio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)".
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