Art. 3
LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370
In vigore dal 27 ott 1999
(Disposizioni per le università non statali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all', comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.
Nota all':
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute) è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.
Storico versioni
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