Art. 9

LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

In vigore dal 27 ott 1999
(Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica) 1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali: a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi; b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano. 2. È autorizzata la spesa: a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria; b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'università degli studi "La Sapienza" di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina. 3. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture. 4. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantendo l'accessibilità al pubblico, può essere disposto, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'università del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonchè delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I termini per l'opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del personale, nonchè i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all': - Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente: "Art. 151. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione. sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato."
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