Art. 12
LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370
In vigore dal 27 ott 1999
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, e all', comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla data di cui all', comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all', comma 1.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui agli , comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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