Art. 12 · LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Art. 12

LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

In vigore dal 27 ott 1999
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, e all', comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Qualora alla data di cui all', comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all', comma 1. 4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui agli , comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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