Art. 6

In vigore dal 28 ago 1999
1. Dopo l' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli in materia di autorizzazioni; agli in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni; b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici. 2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all', comma 2-ter; b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole".
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