Art. 4
In vigore dal 28 ago 1999
1. L' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:
". - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria.
Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:
a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;
b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell' della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.
3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.
4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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