Art. 5

In vigore dal 28 ago 1999
1. Al comma 2 dell' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: "e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall' del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172. 2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all' in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione".
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