Art. 8

In vigore dal 28 ago 1999
1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis. - 1. Sono abrogati: a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali; b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009; c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina; d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina; e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127. 2. L' della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato. 3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato".
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