Art. 2
In vigore dal 28 ago 1999
1. Dopo il comma 2 dell' della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.
2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-03;280#art-2