AccordoTitolo VII

Art. 75

In vigore dal 2 set 1999
Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo sono, più in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
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Art. 75 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996. — Testo vigente | Portale Normativo