Art. 75
AccordoTitolo VII

Art. 75

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In vigore dal 2 set 1999
Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo sono, più in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-75