Accordo

Art. 74

In vigore dal 2 set 1999
1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella comunità o in uno o più stati membri possano essere estesi al Marocco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo