Accordo›Titolo VIII
Art. 79
In vigore dal 2 set 1999
1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-79