Accordo›Titolo VIII
Art. 78
In vigore dal 2 set 1999
È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce e livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-78