Convenzione›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 30 giu 1999
Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-17