Art. 17
ConvenzioneTitolo III

Art. 17

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In vigore dal 30 giu 1999
Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'.
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