Convenzione›Titolo III
Art. 17
33 / 45In vigore dal 30 giu 1999
Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-17