Convenzione›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 30 giu 1999
I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione che quest'ultima applica.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-15