Convenzione›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 30 giu 1999
1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano. se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.
2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione italiana, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della predetta legislazione.
3. Ai fini dell'ammissione al l'assicurazione volontaria croata, le condizioni previste potranno essere soddisfatte anche sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana.
4. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea al l'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
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