ConvenzioneTitolo II

Art. 7

In vigore dal 30 giu 1999
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell', nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possono optare per la legislazione dello Stato d'invio; secondo le disposizioni dell'Accordo Amministrativo di cui all', a condizione che siano cittadini di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-7

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