Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 30 giu 1999
La Autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga a quanto previsto dagli della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione dello Stato di appartenenza del lavoratore ogni qualvolta. a causa della frequenza "dei trasferimenti del lavoratore. o del loro carattere eccezionale. o dell'età del lavoratore. sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio viene esercitata l'attività.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-8