Convenzione›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 30 giu 1999
1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sè e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ad a carico di questa.
2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente. nonché i suoi familiari. che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-05-27;167#art-c-14