Capo I
Art. 39
Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n .448 .
In vigore dal 23 mag 1999
(Modifiche agli della legge 23
dicembre 1998, n.448).
1. All' della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori" la parola: "per" è sostituita dalle seguenti: "nonché a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: "compensazioni" è sostituita dalla seguente: "riduzioni".
2. All', comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: "fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-39