Capo I

Art. 8

Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche.

In vigore dal 23 mag 1999
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche. 1. Il comma 1 dell' della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente: "1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
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