Capo I
Art. 12
Perenzione .
In vigore dal 23 mag 1999
(Perenzione).
1. All', terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall' della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-12