Capo I
Art. 31
Società di gestione dei servizi ferroviari .
In vigore dal 23 mag 1999
(Società di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall' del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-05-17;144#art-31